Storie di Sicilia di Fara Misuraca

 

La costituzione di Sicilia del 1812

 

Basi della Costituzione di Sicilia del 1812

FERDINANDO III

PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME, INFANTE DELLE SPAGNE, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO, ECC., GRAN PRINCIPE EREDITARIO DELLA TOSCANA, ECC. ECC. ECC.

Convocatosi da noi, qual vicario generale coll’Alter Ego, straordinario generale Parlamento, con real dispaccio del primo maggio dell’anno passato, per provvedersi dal medesimo non solo ai bisogni dello Stato, ma ancora alla correzione degli abusi, al miglioramento delle leggi, ed a tutto ciò, che interessar potesse alla vera felicità di questo fedelissimo regno; ed essendosi il medesimo collegialmente riunito, e stabilite le basi di una nuova Costituzione, che sotto il 25 dello scorso luglio ci furono dallo stesso indirizzate; autorizzati noi dal nostro augusto genitore, per foglio del dì primo del decorso agosto, transuntato ed esecutoriato dal protonotaro del regno il giorno 10 dello stesso mese; aderendo alle proposte del Parlamento, ed in conseguenza al voto della nazione, abbiamo munito della Real Sanzione.

I. Che la religione dovrà essere unicamente, ad esclusione di qualunque altra, la cattolica, apostolica, romana; e che il re sarà obbligato professare la medesima religione; e quante volte ne professerà un’altra, sarà ipso facto decaduto dal trono.

II. Che il potere legislativo risiederà privatamente nel solo Parlamento. Le leggi avranno vigore, quando saranno da Sua Maestà sanzionate. Tutte le imposizioni di qualunque natura dovranno imporsi dal Parlamento, ed anche avere la Sovrana Sanzione. La formola sarà veto, o placet, dovendosi accettare o rifiutare dal re, senza modificazione.

III. Che il potere esecutivo risiederà nella persona del re.

IV. Che il potere giudiziario sarà distinto ed indipendente dal potere esecutivo e legislativo, e si eserciterà da un corpo di giudici e magistrati. Questi saranno giudicati, puniti, e privati d’impiego per sentenza della Camera de’ Pari, dopo l’instanza della Camera de’ Comuni, come meglio rilevasi dalla Costituzione d’Inghilterra, e più estesamente se ne parlerà nell’articolo Magistrature.

V. Che la persona del re sarà sacra ed inviolabile.

VI. Che i ministri del re, e gl’impiegati, saranno soggetti all’esame ed alla censura del Parlamento; e saranno dal medesimo accusati, processati, e condannati, qualora si troveranno colpevoli contro la Costituzione, e l’osservanza delle leggi, o per qualche grave colpa nell’esercizio della loro carica.

VII. Che il Parlamento sarà composto da due Camere, una detta de’ Comuni, o sia de’ rappresentanti delle popolazioni tanto demaniali che baronali, con quelle condizioni e forme, che stabilirà il Parlamento ne’ suoi posteriori dettagli su questo articolo: l’altra chiamata dei Pari, la quale sarà composta da tutti quegli ecclesiastici, e loro successori, e da tutti quei baroni, e loro successori, e possessori delle attuali Parie, che attualmente hanno diritto di sedere e votare ne’ due bracci ecclesiastico e militare, e da altri che in seguito potranno essere eletti da sua Maestà giusta quelle condizioni e limitazioni, che il Parlamento fisserà nell’articolo di dettaglio su questa materia.

VIII. Che i baroni avranno, come Pari, testativamente un voto solo, togliendosi la molteplicità attualmente relativa al numero delle loro popolazioni. Il protonotaro del regno presenterà una nota degli attuali baroni ed ecclesiastici, e sarà questa inserta negli atti parlamentari.

IX. Che sarà privativa del re il convocare, prorogare e sciogliere il Parlamento, secondo le forme ed istituzioni, che si stabiliranno in appresso. Sua Maestà nondimeno sarà tenuta di convocarlo in ogni anno.

X. Che niun siciliano potrà essere arrestato, esiliato, o in altro modo punito, e turbato nel possesso e godimento de’ suoi diritti e de’ suoi beni, se non in forza delle leggi d’un nuovo Codice, che sarà stabilito da questo Parlamento e per via di ordini, e di sentenze de’ magistrati ordinarii, ed in quella forma, e con quei provvedimenti di pubblica sicurezza, che diviserà in appresso il Parlamento medesimo. I Pari godranno della forma de’ giudizi medesimi, che godono in Inghilterra, come meglio si diviserà dettagliatamente in appresso.

XI. Che non vi saranno più feudi, e tutte le terre si possederanno in Sicilia come in allodii, conservando però nelle rispettive famiglie l’ordine di successione, che attualmente si gode. Cesseranno ancora le giurisdizioni baronali; e quindi i baroni saranno esenti da tutti i pesi, a cui finora sono stati soggetti per tali diritti feudali. Si aboliranno le investiture, relevi, devoluzioni al fisco, ed ogni altro peso inerente ai feudi, conservando però ogni famiglia i titoli e le onorificenze.

XII. Finalmente, che ogni proposizione relativa a sussidi debba nascere privativamente, e conchiudersi nella riferita Camera de’ Comuni; ed indi passarsi in quella de’ Pari, dove solo si dovrà assentire, o dissentire senza punto alterarsi; e che tutte le proposte riguardanti gli articoli di legislazione, o di qualunque altra materia, saranno promiscuamente avanzate dalle due Camere, restando all’altra il diritto di ripulsa.

L’anzidetta Real Sanzione fu sotto il 10 agosto decorso, per via del nostro segretario di Stato, ed azienda, comunicata al Parlamento, il quale si applicò in seguito a sviluppare e stabilire gli articoli di dettaglio della nuova Costituzione, come meglio si rileva dall’atto parlamentario stipulato alla nostra presenza il giorno sette dello scorso novembre dal protonotaro di questo nostro regno, e da noi ancora non intieramente sanzionato. E siccome il Parlamento stabilì la nuova forma de’ consigli civici, che deve aver luogo prima dell’imminente maggio dell’anno corrente, tempo nel quale dai medesimi passar si dovrà rispettivamente alla elezione de’ magistrati municipali, che d’allora in poi dovranno disimpegnare le incombenze, ed eseguire gl’incarichi loro addossati dal Parlamento; e perché i capitoli riguardanti la nuova forma de’ sopradetti consigli civici, alcuni del potere legislativo, non meno che le istruzioni per la elezione dei rappresentanti la Camera de’ Comuni, stabiliti dal Parlamento istesso, e da noi di già muniti della Real Sanzione, sono necessarii per l’organizzazione de’ medesimi consigli, e per la formazione delle due Camere dell’imminente nuovo Parlamento; così noi esercitando le facoltà del potere esecutivo, inteso il parere del privato Consiglio, abbiamo stabilito, ed ordiniamo, che prontamente si esegua in tutto il regno la nuova organizzazione di consigli civici, e quanto altro prescrivesi negli altri capitoli.

COSTITUZIONE DI SICILIA DEL 1812

FRANCESCO

PRINCIPE EREDITARIO DELLE DUE SICILIE, E VICARIO

GENERALE IN QUESTO REGNO DI FERDINANDO III, PER LA GRAZIA DI DIO, RE DELLE DUE SICILIE, E DI GERUSALEMME, INFANTE DELLE SPAGNE, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO, ECC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DELLA TOSCANA, ECC. ECC. ECC.

Investiti Noi, qual vicario generale di questo Regno con l’Alter Ego, della pienezza del sovrano potere, abbiamo munito prima di ogni altro della Real Sanzione quegli atti dell’ultimo generale Parlamento, che riguardavano le basi della costituzione, e l’organizzazione, e le incumbenze e prerogative delle due camere dello stesso Parlamento, e dei civici consigli; perché, riputandoli i più conducenti al lustro ed al bene generale della nazione, abbiamo, creduto doversene differire, il meno che fosse possibile, la esecuzione. Pubblicati, però, ed in parte anche messi in pratica gli anzidetti articoli, abbiamo rivolto l’animo e l’attenzione nostra alle rimanenti proposte del prelodato Parlamento; e col parere del privato consiglio abbiamo apposto, e manifestiamo il reale assenso sopra ognuna di esse nella forma e modo che segue:

TITOLO I

POTERE LEGISLATIVO

CAPO I

1 Il potere di far le leggi, e quello di dispensarle, interpretarle, modificarle ed abrogarle, risiederà esclusivamente nel Parlamento. Ogni atto legislativo però avrà forza di legge e sarà obbligatorio, tosto che avrà la sanzione dal Re. Placet

2 Il Re si compiacerà rispondere ai decreti del Parlamento prima che resti sciolto, o prorogato, colla formola del placet, o Veto, e senza apportarvi alterazione o modificazione veruna, come si degnò sanzionare con real dispaccio del 10 di agosto 1812. Placet; intendendosi che questo stabilimento debba principiare dal Parlamento del 1813 in poi, menoché riguardo alle nuove leggi de’ nuovi codici, le quali, come parte integrale della presente costituzione, dovranno essere considerate come tante differenti proposte, e però talune potranno essere sanzionate, ed altre rigettate.

3 Ogni legge dovrà inserirsi nei registri del regno, ed il segretario di Stato del Dipartimento sarà tenuto di farne arrivare a nome del re la copia in istampa a tutti i magistrati e pubblici funzionari, per la esecuzione.

Placet; con che resti inerente alla corona il diritto di proclamarle, ed al bisogno richiamarle in osservanza, ed inculcarne l’esecuzione con degli editti. Placet.

4 Al solo Parlamento apparterrà non meno il diritto di far leggi, che quello ancora della creazione, ed organizzazione di nuove magistrature e soppressione delle antiche. Placet; con che relativamente alla creazione ed organizzazione di nuove magistrature, nei casi straordinarii, sia in facoltà nostra di delegare uno o più individui, da scegliersi fra i magistrati esistenti; da regolarsi però nella processura a tenore del rito e delle leggi vigenti.

CAPO II

1 Il solo Parlamento avrà il potere di mettere nuove tasse di ogni specie, e di alterare quelle già stabilite. Tutti i sussidii non avranno che la durata di un anno. Tali determinazioni però del Parlamento saranno nulle, come già si è detto delle leggi, se non saranno avvalorate dalla Real Sanzione. Placet.

2 La nazione da oggi in avanti sarà la proprietaria di tutti i beni ed introiti dello Stato, di qualunque natura; e quindi ne disporrà il Parlamento con piena libertà, sempre però colla Real Sanzione Placet.

CAPO III

I beni ecclesiastici debbono considerarsi inalienabili, menoché nei casi previsti dalla Santa Chiesa. Placet, menoché in quei casi che lo sono stati de jure.

CAPO IV

Riguardante la formazione della Camera de’ Pari, e della Camera de’ Comuni

1 Il prossimo Parlamento, e tutti gli altri, che in appresso si convocheranno da S.R.M., saranno composti da due Camere, l’una detta de’ Pari, ossia de’ Signori, e l’altra de’ Comuni. Placet

2 La Camera de’ Pari risulterà da tutti quei baroni, e loro successori, e da tutti quegli ecclesiastici, e loro successori, che attualmente han dritto di sedere e votare in Parlamento. I Pari, tanto spirituali che temporali, avranno testaticamente un voto solo, togliendosi l’attuale molteplicità delle loro parie Placet

3 Viene stabilita la rispettiva ed unica paria dalla nota presentata dal protonotaro del regno, e lo stesso per gli ecclesiastici; la quale nota sarà posta in fine dell’atto parlamentario Placet

4 La dignità de’ Pari temporali, giusta quel titolo che è espresso nella nota suddetta, sarà perpetua, inalienabile, ereditaria; e non si potrà ad altri trasferire né per vendita, né per donazione, né per qualsiasi maniera, fuorché quella della successione, secondoché questa si troverà stabilita nelle particolari famiglie. Egualmente restano perpetue ed inalienabili le dignità ecclesiastiche parlamentarie Placet

5 Sua Real Maestà potrà creare quanti nuovi Pari temporali vorrà, purché quelli da eleggersi siano o principi, o duchi, o marchesi, o conti, o visconti o baroni siciliani, ed abbiano almeno una rendita netta sopra terre di once seimila all’anno; perloché qualunque diploma del re a tal uopo non avrà vigore se prima non sarà registrato negli atti della Camera de’ Pari, che sola dovrà prendere cognizione delle predette condizioni. Placet per la creazione de’ Pari; ma nell’intelligenza che S.M. si riserba di dichiarare in appresso il suo animo sulle limitazioni.

6 Erigendosi nel nostro regno di Sicilia nuovi vescovati, s’intendano, ipso facto, Pari spirituali i nuovi vescovi, e loro successori Placet

7 I Pari temporali potranno costituire per loro procuratore il loro immediato successore: i medesimi, come ancora gli spirituali, potranno intestare la procura a qualunque altro Pari, purché non si cumuli nella stessa persona più di una procura Placet

CAPO V

1 La Camera de’ Comuni sarà formata da’ rappresentanti delle popolazioni di tutto il regno, senza alcuna distinzione di demaniale o baronale, nel numero e proporzione che segue Placet

2 Tutto il regno, fuori le isole adiacenti, si dividerà in ventitré distretti, giusta la mappa formata nella quale sono anche notati i capi-luoghi o popolazioni capitali, e di cui si farà registro agli atti del protonotaro del regno. Ciascuno di questi distretti manderà alla Camera de’ Comuni due rappresentanti Placet

3 La città di Palermo ne manderà sei: le città di Catania e di Messina ne manderanno tre per ognuna: e qualunque altra città o terra, la cui popolazione arrivi al numero di diciottomila anime, ne manderà due, oltre quelli del rispettivo distretto Placet

4 Qualunque città o terra, la cui popolazione arrivi al numero di seimila abitanti, ma non al numero di diciottomila, ne manderà uno Placet

5 Quelle città o terre, che contino un numero di abitanti infra seimila, saranno comprese ne’ distretti. "Ma il Parlamento dichiara, che questa legge non debba togliere la rappresentanza alle attuali città demaniali, che la godono, ancorché la popolazione non arrivi a seimila anime; sempreché le vicende de’ tempi non abbiano ridotta alcuna di esse in tale decadenza che non abbiano se non duemila abitanti" Placet

6 La numerazione delle anime pubblicata nel 1798 sarà di norma all’esecuzione del predetto stabilimento; beninteso però, che le ulteriori generali numerazioni da pubblicarsi ed approvate dal Parlamento, serviranno sempre di norma, ma per regolare il numero de’ rappresentanti Placet

7 L’isola di Lipari solamente avrà un rappresentante, come attualmente lo ha ottenuto Placet

8 Le università degli studi delle città di Palermo e di Catania manderanno un rappresentante per ciascuna: qualora poi l’università degli studi di Palermo avesse, come proprietaria di Badie, voce parlamentaria fra i Pari, dovrà in tal caso perdere la suddetta rappresentanza, ed avrà in compenso due rappresentanti nella Camera de’ Comuni Placet

9 La mappa già ridotta agli atti di popolazioni o rappresentanti fatta sulla numerazione del 1798, e con le regole di sopra stabilite, si metterà all’ultimo dell’atto, dopo quella de’ Pari Placet

10 Nessuno potrà avere nella Camera de’ Comuni più di una procura o di un voto, e niun membro della medesima potrà sostituire o trasferire ad altri la procura fattagli dai suoi costituenti Placet

CAPO VI

Non potranno rappresentare alcun distretto, città, terra o università degli studi,

1 Gli esteri di qualunque nazione. Placet

2 Quelli che non avranno venti anni compiuti. Placet

3 Quelli, che saranno criminalmente accusati, fino a che l’accusa, non sia stata cancellata. Placet

4 I presidenti e giudici di tutti i tribunali, e qualunque altro magistrato, meno i magistrati municipali. Placet

5 Gli uffiziali dell’esercito e della marina in attuale servizio, da colonnello in giù, salvo fra questi coloro, che abbiano una rendita di once trecento annuale. Vetat

6 Tutti gl’impiegati secondarii nelle reali segreterie, dogane, segrezie ed altri rami di pubblica amministrazione, come ancora quelli, che avranno pensioni amovibili a piacere di S.M. Placet

7 Non potranno rappresentare un distretto quelli, i quali non avranno in Sicilia una rendita netta e vitalizia, che provenga da diretto o utile dominio, o da qualunque censo, o rendita sopra bimestre, tande, e simili specie di proprietà, salvo quella proveniente da ufficio amovibile, di once trecento all’anno. Placet

8 Non potranno rappresentare la città di Palermo quelli, i quali nun avranno in Sicilia una rendita come sopra di once cinquecento l’anno. Placet

9 Non potranno rappresentare una città o terra parlamentaria, o università degli studi quelli, i quali non avranno in Sicilia una rendita come sopra di once centocinquanta all’anno; ben vero i rappresentanti delle università degli studi saranno dispensati dal giustificare la detta rendita, ove fossero cattedratici delle medesime università. Placet

10 Qualunque persona eletta, sia come rappresentante di un distretto, sia di una città o terra parlamentaria, dovrà recarsi in Palermo a proprie spese: qualora le università volessero dai sopravanzi contribuire alle dette spese, saranno in tal caso in libertà di farlo; ben vero la sovvenzione non potrà eccedere un’oncia al giorno, e ciò dovrà farsi col consenso del consiglio civico. Placet.

11 Tutti poi i siciliani nati, o figli di siciliani abitanti in Sicilia, ne’ quali si verificheranno le sopraddette condizioni, potranno essere ammessi nella Camera dei Comuni, senza riguardo a grado o condizione Placet

CAPO VII

1 Non saranno ammessi nella Camera de’ Comuni per rappresentanti i debitori dello Stato, né i Pari potranno sedere nella loro camera, trovandosi in eguale circostanza; concedendosi però ai medesimi la rappresentanza per i debiti finora contratti collo stesso, purché si saldassero in quattro anni; e che tutte quelle somme che forse fossero dovute, ma che sono state dilazionate, non formino debito, se non allorquando, spirata la dilazione, non fossero corrisposte: beninteso però, che il potere esecutivo non sarà mai impedito di agire per la riscossione dei debiti a favore dell’erario nazionale. Placet

2 Resta abolita l’eccezione ostica per i membri sì dell’una che dell’altra camera, salvo il dritto di non essere molestati di persona, menoché in quei delitti che si eccettueranno nel nuovo codice. Per l’abolizione dell’eccezione ostica, e per il dritto di non essere molestati di persona nelle materie civili. Placet: per le materie criminali però, Placet, per i soli delitti a relegazione infra, fintantoché non sarà stabilito e sanzionato il nuovo codice.

CAPO VIII

1 I rappresentanti di un distretto nella Camera de’ Comuni saranno eletti da tutti coloro, i quali possederanno nello stesso distretto una rendita netta vitalizia almeno di once diciotto all’anno, sia che la stessa provenga da diretto o utile dominio o da qualunque censo o rendita sopra bimestre, tande, o simili specie di proprietà. Placet

2 I rappresentanti della città di Palermo saranno eletti da tutti coloro i quali possederanno nella stessa città, o suo territorio, una rendita netta vitalizia almeno di once cinquanta all’anno, sia che provenga da diretto o utile dominio, o da qualunque censo, o rendita sopra bimestre, tande e simili specie di proprietà: da tutti coloro i quali avranno nella medesima città, o suo territorio, un ufficio pubblico vitalizio e inamovibile almeno di once cento all’anno; e finalmente dai cinque consoli, che per antica osservanza han goduto il privilegio di eleggere il procuratore della città di Palermo, e dal solo console e capo di ognuna delle legali corporazioni degli artefici, quante volte abbia la rendita annuale di once diciotto Placet

3 I rappresentanti di ogni altra città o terra parlamentaria saranno eletti da tutti coloro i quali possederanno nella stessa città, o terra e suo territorio, una rendita netta e vitalizia almeno di once diciotto annuali, sia che provenga da diretto o utile dominio, o da qualunque censo, o rendita sopra bimestre, tande e simili specie di proprietà Placet

4 Da tutti coloro che avranno nella medesima città o terra un ufficio pubblico vitalizio ed inamovibile almeno di once cinquanta all’anno, e dai consoli e capi degli artefici, purché abbiano una rendita di once nove annuali Placet

5 Finalmente i rappresentanti delle due università degli studi saranno eletti dal rettore, dal segretario e dal corpo dei professori e dei dottori collegiali di ognuna Placet

6 Chiunque possederà una rendita come sopra, di once diciotto o più, avrà il dritto di votare e per la elezione dei rappresentanti della stessa città o terra, e per quella dei rappresentanti del distretto nel quale essa città o terra è compresa Placet

7 Gli stessi requisiti espressi per i rappresentanti debbono osservarsi per gli elettori ad eccezione della rendita Placet

CAPO IX

1 I capitani d’arme, o i capitani giustizieri, saranno quelli che dovranno assistere alla elezione dei rappresentanti nella Camera de’ Comuni de’ rispettivi luoghi alla loro giurisdizione soggetti, a seconda delle istruzioni che saranno fatte a suo tempo. Placet, essendosi già approvate le istruzioni.

2 Apparterrà al capitano d’arme di ogni distretto ed al capitano giustiziere d’ogni città o terra parlamentaria, il tenere il ruolo de’ votanti, della cui formazione si parlerà in appresso; ed il convocare tali votanti per procedere alle dette elezioni in giorni prefissi Placet

3 Impedire i disordini e le irregolarità in sì fatte adunanze; il decidere inappellabilmente sul momento qualunque dubbio e controversia che potrebbe nascere sopra la legalità de’ voti e delle elezioni; e dicesi inappellabilmente per prevenire sul luogo i disordini che altrimenti ne potrebbero accadere; giacché le parti che si crederanno gravate dalle procedure e decisioni dei capitani d’arme o giustizieri, potranno, dopo l’elezione, portarne querela alla Camera de’ Comuni, la quale sola avrà il dritto di decidere della legalità o illegalità della elezione de’ suoi proprii membri Placet

4 Eseguita la elezione, tenerne subito avvisato il protonotaro, e darne parimenti un certificato alla persona eletta Placet

5 Ove la rappresentanza di un distretto, città o terra venisse per qualunque siasi causa a vacare, quel tale distretto, città o terra potrà passare alla nuova elezione colle forme stabilite; e sarà dovere di ogni capitano d’arme o capitano giustiziere d’intimare la nuova elezione, previa la notizia legale allo stesso inviata, come si stabilirà in appresso Placet

6 Per le elezioni de’ rappresentanti delle due università degli studi di Palermo e di Catania, si eseguiranno le anzidette incumbenze dal rispettivo rettore di ognuna, ed in mancanza, dal più antico dei professori Placet

7 I capitani d’arme, i capitani giustizieri, e i due rettori delle università degli studi di Palermo e di Catania non debbono ingerirsi nel giudicare de’ requisiti sopra specificati, richiesti nei candidati per essere eletti rappresentanti de’ Comuni; appartenendo, fatte già le elezioni, tale esame e giudizii, prima al protonotaro, e quindi, ad istanza delle parti interessate, alla Camera de’ Comuni Placet

CAPO X

1 Le elezioni de’ rappresentanti de’ distretti si faranno nelle capitali de’ distretti medesimi Placet

2 Quelle de’ rappresentanti della città e terre parlamentarie, nelle stesse città e terre Placet

3 Si designerà sempre per tali adunanze un luogo pubblico o una piazza, ad elezione de’ rispettivi capitani Placet

4 Ogni elettore sarà in libertà di proporre qualunque candidato; ma la elezione cadrà sopra colui che ha riportato maggior numero di voti Placet

5 Ciascun elettore dovrà dare il suo voto personalmente, e per procura ad alta voce in mano del rispettivo maestro-notaro, e alla presenza del capitano e suoi uffiziali, che ne faranno registro, secondo le formole, che si stabiliranno in appresso. Placet, stante le formole di già approvate.

6 Nessun pari avrà il dritto di frammischiarsi nelle elezioni de’ membri della Camera de’ Comuni Placet

7 Il maestro-notaro del comune, dove le elezioni si dovranno effettuare, assisterà alle medesime Placet

8 Sarà proibito a truppa di qualunque sorta di risiedere in quei luoghi, in cui si faranno le sopradette elezioni Placet

9 Se si troverà forza armata di ordinaria guarnigione, menoché il servizio del giorno puramente necessario, dovrà questa allontanarsi almeno alla distanza di due miglia, due giorni prima, e ritornare due giorni dopo compiute le elezioni suddette Placet

10 Niuno impiegato, o dipendente dalla Corona, potrà intromettersi nelle elezioni suddette, sotto la pena di once duecento, e della perdita dell’ufficio Placet

11 I candidati non potranno dare agli elettori danaro, feste, pranzi, o altro, sotto pena di once duecento, e di nullità della elezione Placet

12 Le elezioni de’ rappresentanti delle due università di Palermo e di Catania si eseguiranno cogli stessi regolamenti rapportati di sopra; ed il rispettivo segretario, in presenza del rettore, farà le veci del maestro-notaro, per ricevere e registrare i voti de’ professori Placet

13 L’accettazione di un impiego dato dal re rende vacante ipso facto il posto, che si ha nella Camera dei Comuni, eccettuati gli impieghi militari; potrà essere nuovamente eletto, menoché per tutti quegli impieghi, che sono eccettuati a tenore del § 5 del cap. 6 di sopra indicati. Placet: con che tutti gli altri impiegati, non esclusi nel citato paragrafo sesto del capitolo sesto, possano intervenire.

CAPO XI

1 Sarà unicamente dritto di S.M. quello di convocare, sciogliere e prorogare il Parlamento Placet

2 Il re sarà tenuto a convocarlo in ogni anno come è stato sanzionato all’articolo nono Placet

3 Nondimeno il re dovrà convocare, prorogare e sciogliere il Parlamento sempre inteso il parere del suo consiglio privato, della cui formazione si tratterà in appresso Placet

4 La rappresentanza alla Camera dei Comuni non avrà vita al di là di anni quattro, da contarsi dalla data della convocazione, dopo il qual termine essa cesserà naturalmente Placet

5 La convocazione del Parlamento dovrà farsi per via del protonotaro del regno, il quale manifesterà la volontà del re ad ogni pari, e rappresentante de’ Comuni, premesso l’ordine del re per via del ministro di Stato competente comunicato al protonotaro Placet

6 Nella rinnovazione poi della Camera dei Comuni, intimerà ai capitani d’armi, ai capitani giustizieri ed ai rettori delle due università di convocare gli elettori per procedersi alle elezioni de’ rispettivi rappresentanti de’ comuni fra un dato tempo, che non sarà mai né più né meno di giorni quaranta; e ciò secondo le forme, di cui si parlerà in appresso, premesso l’ordine del re per via del ministro di Stato competente comunicato al protonotaro Placet

7 L’apertura del Parlamento si farà da S.M. intervenendo personalmente, o per delegazione ad uno dei pari, nella camera stessa de’ signori, i quali daranno il giuramento di fedeltà in mano de’ due commessarii del re nelle formole cattoliche, ed in essa interverranno ancora i comuni che resteranno all’impiedi, ed alla barra della Camera Placet

8 Il re vi pronuncierà, o farà leggere un discorso analogo alla circostanza, a cui niuno de’ membri ha facoltà di rispondere Placet

9 La prorogazione o dissoluzione del Parlamento si farà da S.M. personalmente, o per delegazione, con quelle medesime formalità (eccetto il giuramento) specificate per l’apertura. Placet, nel senso che la prorogazione s’intenda, che si debba riunire il Parlamento ad altro tempo, non elasso l’anno dalla convocazione, come si è stabilito nel paragrafo secondo di questo capitolo, e per dissoluzione debba intendersi, che S.M. vuole convocarlo con nuovi membri della Camera de’ Comuni, e tanto nel primo che nel secondo caso qualunque discussione pendente si dovrà stimare come non fatta.

CAPO XII

1 Nella Camera de’ Pari sarà sempre eretto il trono sopra tre scalini Placet

2 Nel giorno dell’apertura del Parlamento il re vi sederà Placet

3 Gli staranno a destra i principi della famiglia reale, che abbiano rappresentanza, o spirituale o temporale, indi gli arcivescovi, i vescovi, e gli altri ecclesiastici giusta la loro precedenza; a man sinistra i pari temporali secondo il loro titolo; dirimpetto al trono staranno all’impiedi i membri de’ comuni dietro la barra che sarà situata in fondo Placet: con che vi assistano i membri che compongono il primario Magistrato del Regno, e fintantoché non saranno organizzati i nuovi magistrati, sarà la giunta de’ presidenti e consultori.

CAPO XIII

1 Nella Camera de’ Comuni nessun membro avrà la menoma distinzione o precedenza; in quella de’ Pari si conserverà l’istesso ordine nel sedere secondo l’antichità di ciascuna paria, in modo che i nuovi eletti, qualunque sia il loro titolo, prenderanno l’ultimo luogo Placet

2 I voti in tutte le due camere si daranno confusamente collocandosi a dritta gli affermativi, ed a sinistra quelli che saranno per la negativa Placet

CAPO XIV

1 Il presidente della Camera de’ Pari sarà in ogni Parlamento eletto da S.M. fra i membri della camera stessa; e quello de’ Comuni sarà eletto dall’istessa Camera de’ Comuni, ed approvato da S.M. Placet

2 La elezione del presidente della Camera de’ Comuni si farà il giorno appresso alla solenne apertura, al quale effetto presiederà il protonotaro del regno Placet

3 Questa elezione si farà a voti segreti, e potrà cadere solamente sui membri della Camera de’ Comuni Placet

CAPO XV

1 Il presidente di ogni Camera avrà le seguenti preminenze ed attributi:

– Sederà in luogo distinto;

– Risponderà ed arringherà in nome della Camera quante volte sarà mestieri;

– Metterà gli affari in deliberazione;

– Proporrà il tempo di dare i voti, e, dopo raccolti per mezzo del cancelliere, ne pubblicherà il risultato;

– Deciderà definitivamente tutte le controversie, che potranno insorgere fra i membri per la precedenza della parola;

– Intimerà silenzio ed ordine, insorgendo nella camera animosità e disturbi; e se alcuno prontamente non desisterà, la Camera potrà punirlo con un voto di censura a voce o in iscritto, o con più severe ammonizioni e castighi, in proporzione della sua contumacia e colpevole condotta Placet

2 Il presidente avrà solamente voto in caso di parità Placet

3 Maneggerà le spese e sopraintenderà al regime, ed alla polizia della camera Placet

4 Eseguirà e sottoscriverà da parte della camera tutti i decreti della medesima Placet

5 Potrà fare ammonizioni a qualunque dei membri, ma senza dure ed ingiuriose espressioni; potrà minacciare dei castighi, senza poterne infliggere alcuno che col consenso della camera Placet

6 Sarà egli in tutto, come ogn’altro membro, sottoposto alla censura ed alle punizioni della Camera, le quali in casi gravissimi si estenderanno alla privazione dell’ufficio ed alla espulsione dalla Camera Placet

CAPO XVI

1 Niun giudice o magistrato potrà mai inquirere, processare, arrestare, proferire o eseguire sentenza contro i membri delle due Camere, e contro le Camere istesse, per qualunque cosa detta, fatta, discussa e deliberata nel Parlamento medesimo; e ciò sotto la pena di once mille, della perdita di qualunque pubblico ufficio, e della relegazione per dieci anni in un’isola Placet

2 S.M. nell’esecuzione di tali sentenze non potrà mai concedere perdono, o mitigazione alcuna al castigo dovuto ai delinquenti; né questi, per iscusare o minorare il loro reato, potranno allegare ordini o commissioni della M.S. Placet

3 La Camera sola potrà prendere cognizione degli eccessi che i suoi membri commetteranno nella stessa Camera: ad essa sola si apparterrà di punirli con voti di censura espressi a voce, o ridotti agli atti, colla carcerazione, col divieto di intervenire in Parlamento, o con pene anche più gravi; come si dichiarerà nel nuovo codice criminale. Placet

CAPO XVII

1 Ciascuno de’ due presidenti eleggerà il cancelliere della sua camera coll’annuo soldo di once quattrocento.

Per le cariche placet Regiae Majestati con che verranno creati dal Re a nomina del rispettivo presidente.

2 Ognuno di questi due cancellieri eleggerà due segretarii coll’annuo soldo di once cento cinquanta, ed altri uffiziali subalterni, che si crederanno dalla camera necessarii Placet

3 I due presidenti eleggeranno un usciere per ciascuna Camera coll’annua somma di once cento per ognuno Placet

4 I due cancellieri co’ rispettivi segretarii registreranno distintamente tutti gli atti delle loro Camere, conterranno e pubblicheranno i voti, e ne conserveranno rispettivamente i registri. Placet, in conformità alla Sovrana Sanzione apposta al § 1, di questo capitolo.

5 Il protonotaro del regno manterrà l’archivio di tutti gli atti particolari, sanzionati e non sanzionati, in un ufficio esistente nella stessa casa del Parlamento Placet

6 Vi sarà, oltre ai sopradetti impieghi nella Camera dei Comuni, un capitano d’ordine, che sarà ad elezione del presidente di essa Camera: costui manterrà la polizia nella Camera, e però l’uscirne dipenderà da’ suoi ordini. Sarà suo speciale dovere di eseguire qualsiasi mandato della camera medesima, avutane l’autorizzazione per iscritto del presidente di essa, per gli affari che riguardano la stessa Camera solamente; coll’annuo soldo di once centocinquanta. Il presidente della Camera dei Pari eleggerà un altro simile uffiziale col soldo medesimo a tenore della costituzione d’Inghilterra. Placet per le cariche: ma saranno eletti dal Re a nomina del protonotaro, fintantoché non si stabilirà da S.M. un impiego analogo a quello del gran Camerlengo.

7 Le ambasciate da una Camera all’altra si recheranno da tre membri o più, secondoché sarà determinato da ciascuna delle stesse Camere Placet

8 Sarà cura degli uscieri conservare la polizia nella Camera, e nelle sedute, assistere alla porta, escludendo chiunque non autorizzato ad entrarvi, e servire in tutte le altre occorrenze Placet

9 Tutti i sopradetti ufficiali non potranno rimuoversi dall’impiego se non per colpa del loro ufficio, o per poco lodevole condotta Placet

10 Vi sarà una stamperia dipendente dal Parlamento dentro le mura del suo edificio. La sua spesa dovrà aggiungersi alle altre sopra mentovate Placet

11 Il direttore della medesima dipenderà immediatamente ed unicamente da’ presidenti delle due Camere, i quali dovranno dare, ad esclusione di ogni altro, gli ordini per la stampa di tutte quelle mozioni od atti che si risolveranno nelle Camere rispettivamente Placet

12 Si formeranno nelle Camere delle ringhiere per le persone che non sono parlamentarie Placet

13 Avranno queste l’ingresso per biglietto firmato da uno dei membri delle Camere, o dal presidente Placet

14 I primi non potranno darne che un solo: l’altro due Placet

15 Chiunque però avrà l’ingresso non potrà portar armi, bastoni, batter le mani, parlare ad alta voce o commettere qualunque indecenza, sotto pena non solo di essere cacciato dalla Camera, ma ancora di essere arrestato; e quando la Camera si formerà in comitato segreto non potrà rimanervi Placet

CAPO XVIII

1 In ciascuna delle due Camere, chiunque de’ suoi membri potrà avanzare qualunque proposta Placet

2 Le proposte di legge presentate alla Camera in iscritto, prima di passarsi alla finale deliberazione o votazione, si dovranno leggere e discutere in tre differenti sedute. Potrà la Camera, per maturamente esaminarsi le proposte suddette, eleggere un comitato, il quale ne faccia il suo rapporto accompagnato dal suo parere alla Camera istessa: potrà però intervenirvi il primario tribunale del regno, che sederà in un luogo separato dai Pari, e dietro il presidente; esso non potrà interloquire sopra alcuna materia se non sarà interrogato, ed allora avrà voto solamente consultivo a tenore della costituzione d’Inghilterra. Placet: beninteso che in seguito di quanto si è detto al 3 del cap. 12, i membri del primario debbano essere chiamati ad ogni nuovo Parlamento, per poter intervenire nelle sedute della Camera de’ Pari, e dare sopra ogni materia giudiziaria il loro voto puramente consultivo.

3 Per lo stesso oggetto potrà l’intera Camera costituirsi in comitato segreto, ed apportarvi quei miglioramenti e correzioni che giudicherà opportune, senza la solita formalità Placet

4 Ognuna delle due Camere potrà a piacere aggiornare le sue adunanze, discussioni, e deliberazioni Placet

5 La proposta rigettata in una delle due Camere non potrà riproporsi che nella sessione dell’anno seguente Placet

CAPO XIX

1 Qualunque proposta relativa a sussidii ed imposizioni dovrà iniziarsi nella Camera de’ Comuni Placet

2 Quella de’ Pari avrà solamente il dritto di assentirvi o dissentirvi, senza potervi fare alterazione o modificazione alcuna Placet

3 Tutte le proposte che per le loro conseguenze potranno ledere i dritti della Paria, debbono iniziarsi nella Camera dei Pari, e non possono ricevere alcuna modificazione in quella de’ Comuni, la quale avrà solamente il dritto di assentirvi o dissentirvi Placet

4 S.M. non potrà ingerirsi, né prendere cognizione alcuna delle proposte pendenti nelle Camere del Parlamento; ma queste solamente, dopoché saranno state passate alla votazione di entrambe le Camere, dovranno presentarsi a S.M. per averne un assoluto placet o veto Placet

5 La M.S. manifesterà il placet o veto, inteso il parere del suo privato Consiglio, o con real rescritto, o a voce, intervenendo nella Camera de’ Pari, ove si raduneranno pure i membri della Camera de’ Comuni colle forme di sopra descritte Placet

6 Tutte le volte che S.M. volesse dare a voce la sua Real Sanzione, intervenendo nella Camera dei Pari, i membri dei Comuni v’interverranno stando in piedi dietro la barra; il protonotaro leggerà ad alta voce gli articoli stabiliti dal Parlamento, ed il cancelliere della Camera de’ Pari proferirà il placet o veto, che sarà decretato dal re Placet

7 Il cancelliere in fine di ogni articolo noterà il placet o veto, affinché poi legalizzati dalla firma del protonotaro del regno, e dal real suggello da apporsi dal medesimo, siano conservati originalmente ne’ rispettivi archivi del Parlamento e del protonotaro Placet

8 Una Camera non potrà ingerirsi né prendere cognizione delle proposte che si discutono e sono pendenti nell’altra Placet

9 Ove le due Camere fossero d’accordo in alcuni punti, e discordi in altri di una medesima proposta, potrà ciascuna di esse deputare un certo numero de’ suoi membri, i quali sedendo insieme procureranno di conciliare le differenze e ridurre le Camere all’accordo ed alla uniformità de’ voti Placet

CAPO XX

Per essere compiuta la Camera de’ Pari si richieggono almeno trenta componenti, e per essere compiuta quella dei Comuni almeno sessanta. Qualora i presidenti delle rispettive Camere vedranno non esservi il sopradetto numero di membri, aggiorneranno la seduta o al giorno appresso, o a quel giorno che si troverà antecedentemente dato Placet

CAPO XXI

Le due camere del Parlamento potranno stabilire per le loro sedute giorni diversi, non essendo necessario che nello stesso giorno siedano ambe le Camere Placet

CAPO XXII

Ogni cittadino siciliano, che non fosse membro del Parlamento, potrà avanzare una sua domanda, querela, o progetto di legge per lui, o in nome del pubblico, al Parlamento per mezzo di un membro del medesimo: se la domanda, progetto o querela riguardi un oggetto pubblico, il membro di una delle due Camere che ne sarà incaricato non potrà ricusarsi di leggerlo pubblicamente alla Camera; se riguardi un oggetto particolare, si darà ad un comitato per discutersi se debba accettarsi o ricusarsi. Vetat

CAPO XXIII

Ogni pari ha il dritto di fare inserire nel giornale della Camera le sue proteste colle ragioni che l’accompagnano, e ciò quando è stata determinata dalla Camera una cosa contraria al suo sentimento Placet

CAPO XXIV

1 Ogni membro di ciascuna Camera, che sarà accusato, dovrà immediatamente uscirne, e non potrà rientrarvi se non chiamato alla barra, o cancellata la sua accusa. Placet: quante volte l’accusa sia fatta per mezzo di rapporto di un comitato, e non già per la sola mozione.

2 Le ingiunzioni si eseguiranno per via degli uscieri Placet

3 La Camera de’ Comuni, dopo avere stabilita l’accusa, comincerà a far le ricerche per le pruove e per i documenti del processo, e manderà l’accusa documentata alla Camera de’ Pari, la quale passerà a compilare il processo, e quindi al giudizio, ed alla condanna del reo. Placet: per ciò, che riguarda i delitti comuni soltanto; ma trattandosi di una malversazione qualunque, la Camera de’ Comuni farà unicamente l’accusa, ed il di più si praticherà dalla Camera de’ Pari.

4 Entrambe le Camere hanno il dritto di fare arrestare qualunque persona, da cui sieno state oltraggiate, ma prima di chiudersi il Parlamento, ove l’affare non sia definito, dovrà essere commesso al magistrato ordinario.

Placet: con che, seguito lo arresto, debba rimettersi il querelato al magistrato ordinario (qualora sia necessario di farsi il processo) perché lo formi, e pronunzi la sentenza definitiva; nell’intelligenza che quegli arrestati, che non si troveranno rimessi al tribunale, nello sciogliersi o prorogarsi il Parlamento, resteranno immediatamente liberi.

CAPO XXV

1 Tutti i pari sono eguali in dritti: essi sono consiglieri ereditarii della corona Placet

2 I pari, e le loro mogli, e le vedove finché non passino a seconde nozze, come ancora le eredi delle parie, debbono essere giudicati nelle materie criminali dalla Camera dei Pari con quelle forme, che si stabiliranno in appresso. Placet; riserbandosi S.M. di dichiarare il suo real animo sulle forme da stabilirsi.

3 La paria si limita ai soli padri di famiglia Placet

4 I pari faranno le testimonianze sul proprio onore, e non con giuramento, come i comuni. Placet: quando sia per il giudizio che i pari pronunziano, ma quando saranno ricevuti come testimonii, o chiamati come rei, allora dovranno prestare il giuramento tanto nelle cause civili che criminali.

ISTRUZIONI RIGUARDANTI L’ARTICOLO NONO DEL POTERE LEGISLATIVO, PER LE FORME DELLA ELEZIONE DE’ RAPPRESENTANTI ALLA CAMERA DEI COMUNI

N. 1 Sanzionato che sarà il capitolo nono del potere legislativo, sarà dovere del capitano di ciascun villaggio, terra o città, di far pubblicare per mezzo di affissi, che qualunque persona, la quale giustificherà al capitano del comune ed a tre de’ membri del consiglio civico di avere un’annua rendita netta di once diciotto, potrà dare il suo voto per la elezione del deputato o deputati di quel comune, e di quelli del distretto. I detti tre membri del consiglio civico saranno eletti dal medesimo consiglio a voti segreti, appena pubblicato l’ordine della convocazione del Parlamento. Eglino saranno chiamati squittinatori Placet

N. 2 Si eseguirà lo stesso anche da’ parrochi, curati e dagli arcipreti, ma a voce, e nelle rispettive chiese e parrocchie Placet

N. 3 Si pubblicherà ancora dalle persone suddette, ne’ modi espressi di sopra, la maniera colla quale si farà l’elezione de’ deputati mentovati, e le qualità prescritte per i medesimi Placet

N. 4 Il parroco curato o l’arciprete di ogni villaggio o terra, ed i parrochi curati o arcipreti de’ rispettivi quartieri nelle grandi città, faranno le liste di tutte quelle persone, che diranno di avere le qualità richieste per gli elettori, e ne trasmetteranno le copie da essi firmate al capitano ed ai tre squittinatori del luogo Placet

N. 5 Sarà di privativa ispezione de’ rispettivi capitani e squittinatori lo esaminare e verificare gratis se esistono o pur no ne’ pretendenti all’elettorato le qualità prescritte per gli elettori, e di far loro anche gratis, verificati i requisiti suddetti, il corrispondente certificato coi suggelli del capitano e del consiglio civico Placet

N. 6 Un altro obbligo de’ suddetti squittinatori e capitano sarà quello di formare un registro di tutti gli elettori riconosciuti come sopra, munito delle loro firme, di conservarlo nell’archivio del consiglio civico, e di rimetterne le copie da essi sottoscritte, ed autenticate coi loro suggelli, al capitano ed ai tre squittinatori del capoluogo Placet

N. 7 Il capitano d’ogni villaggio, terra o città, ricevuto che avrà l’ordine dal protonotaro del regno per l’elezione de’ deputati de’ comuni, dovrà farlo immediatamente pubblicare da un pubblico banditore. Farà ancora notificare nel modo stesso a tutti gli elettori del comune di presentarsi a lui, ed ai tre squittinatori nello spazio di tre giorni, per essere riconosciuti, ed ottenere in seguito un contrassegno del loro diritto all’elezione così del deputato o deputati locali, come di quelli del distretto Placet Farà pubblicare egualmente il luogo, il giorno e l’ora, in cui si passerà all’elezione del deputato o deputati del luogo, e che terminata l’elezione de’ mentovati deputati, gli elettori dovranno conferirsi al capo-luogo, per dare personalmente o per procura il loro voto per la elezione de’ deputati del distretto Placet

N. 8 Il luogo di questa adunanza sarà aperto e spazioso, ed il giorno da assegnarsi sarà il quarto dalla pubblicazione del bando. Placet: con che, secondo lo spirito del 3 del capitolo X del potere legislativo, il luogo dovrà essere la casa senatoria, o la sala del civico consiglio ad elezione del capitano giustiziere; ed a maggior comodo dei votanti, la radunanza duri per il corso di giorni otto da correre dal giorno della pubblicazione del bando.

N. 9 Pubblicato quanto si è espresso all’articolo settimo di queste istruzioni, si riunirà il consiglio civico per passare alla elezione de’ squittinatori nel modo espresso nell’articolo primo Placet

N. 10 L’incarico del maestro-notaro sarà quello di scrivere e registrare i voti degli elettori, e di formare i certificati, e tutt’altro conveniente agli elettori ed ai deputati Placet

N. 11 I capitani e gli squittinatori cureranno di fare nel giorno vegnente e ne’ susseguenti affiggere ne’ luoghi pubblici le liste de’ nomi de’ candidati, o sia de’ pretendenti a rappresentare nel Parlamento, e di trasmetterne copie suggellate, e da essi firmate, al capitano d’arme ed agli squittinatori del capo-luogo Placet

N. 12 Sarà dovere de’ capitani e dei tre squittinatori rispettivi di dare a ciascuno degli elettori due bullettini in istampa suggellati coi suggelli del capitano e del civico consiglio Placet

N. 13 L’oggetto di fornire gli elettori di questi bullettini sarà quello di poter giustificare al capitano ed agli squittinatori del comune, e a quelli del distretto, al momento che sopraintenderanno all’elezione de’ deputati, il loro dritto di votare per dette elezioni Placet

N. 14 Fatta la elezione del deputato o deputati di ciascuna comune, tutti gli elettori si trasferiranno nello spazio di tre giorni al capo-luogo rispettivo, per eleggere i deputati di quel distretto Placet

N. 15 L’elezione de’ sopradetti deputati si eseguirà nel modo che segue: Presiederanno all’elezione de’ deputati di ciascun comune il capitano e gli squittinatori, ed a quella di deputato di distretto, il capitano d’arme e gli squittinatori del capo-luogo Placet

N. 16 Gli uni e gli altri rispettivamente sopraintenderanno alla recezione de’ voti che si farà dal maestro-notaro Placet

N. 17 Staranno questi a sedere intorno ad un tavolino in una tribuna espressamente eretta nel luogo destinato per l’elezione suddetta. Placet, ma per il corso de sopradetti otto giorni, con dover ricevere i voti che a mano a mano gli elettori presenteranno, cioè la mattina tre ore prima di mezzo dì, e il dopo pranzo, due ore dopo mezzo giorno sino al tramontar del sole.

N. 18 Vi sarà all’uopo sul tavolino suddetto il registro di tutti gli elettori del loro particolare comune – placet

N. 19 Il capitano d’arme però, e gli squittinatori dei capi-luoghi, che presiederanno all’elezione de’ deputati dei loro distretti, dovranno avere innanzi a sé il registro de’ nomi degli elettori di tutti i paesi de’ cennati distretti Placet

N. 20 Radunati gli elettori nel luogo prescritto, si ordinerà dal capitano di darsi principio alla votazione. Stante le modificazioni fatte agli articoli 8 e 17, Vetat.

N. 21 Immediatamente gli elettori, avvicinandosi alla tribuna uno dopo l’altro, metteranno sul tavolino uno de’ due bullettini espressati nell’articolo 12 pronunziando ad alta voce e coll’ordine istesso il nome e cognome del candidato prescelto. Placet Regiae Maiestati, purché tutto ciò si esegua durante il corso de’ giorni otto stabiliti all’articolo ottavo.

N. 22 Per questa prima volta, in caso che non vi siano i capitani d’arme, ne faranno le veci i capitani giustizieri delle città capo-luoghi de’ distretti Placet

N. 23 Il maestro-notaro scriverà i suffragi degli elettori sotto i nomi di quelli fra i candidati, che li avranno ottenuti, ed assegnerà perciò a ciascuno di questi ultimi una colonnetta nel libro, in cui scriverà i voti Placet

N. 24 Il tempo della elezione durerà al più tre giorni; e, finita la votazione di ciascun giorno, si sommeranno dal capitano e dagli squittinatori del luogo i voti che avrà ottenuto ciascuno dei candidati. Queste somme si segneranno in vista dai detti capitani e squittinatori. Placet, purché il tempo si regoli a norma dell’articolo ottavo.

N. 25 Spirati i tre giorni si passerà alla numerazione di tutti i voti che avrà ottenuto ciascuno dei candidati nel termine di sopra prescritto, e si darà a ciascuno degli eletti a pluralità di voti il certificato corrispondente firmato dal capitano, dagli squittinatori e dal maestro-notaro del luogo, ed autenticato, co’ suggelli del detto capitano e del consiglio civico. Placet, regolandosi col termine prescritto di giorni otto.

N. 26 Durante l’elezione, o finita la medesima, il maestro-notaro, non potrà negare a qualunque dei candidati o degli elettori copia da lui firmata delle liste dei voti, che ha avuti. Questi all’incontro dovranno pagargliene i dritti Placet

N. 27 Spetterà al capitano di ciascun villaggio, terra o città l’impedire i disordini e le irregolarità, e, il decidere al momento inappellabilmente qualunque dubbio e lite, che potrà nascere nella elezione; resterà non pertanto alle parti che si crederanno gravate, compiuta l’elezione, il dritto di appellarsi al protonotaro, ed in seguito alla Camera dei comuni, cui apparterrà il decidere se debba o no ricominciarsi l’elezione per i candidati in contesa, e se il già eletto dovrà rappresentare nella Camera durante la nuova elezione Placet

N. 28 Tanto i capitani quanto gli squittinatori non potranno ingerirsi nell’esame dei requisiti stabiliti per i candidati, appartenendo un tale esame, fatta che sarà l’elezione, al protonotaro, e quindi alla Camera de’ Comuni Placet

N. 29 Tutte le anzidette istruzioni votate e conchiuse, non vanno annesse al corpo delle nuove costituzioni, ma soltanto si consegneranno al protonotaro del regno, per comunicarle a tutto il regno Placet

PER LA SUCCESSIONE AL TRONO DEL REGNO DI SICILIA

Il Parlamento, persuaso che la base di ogni Costituzione in qualunque regno non elettivo è fondata nello stabilire prima l’ordine e i diritti alla successione della Corona, animato dalla speranza di vedere questo regno felice sotto gli auspici dei discendenti della M.V., rispettando i sovrani decreti, e quanto fu stabilito dal magnanimo genitore della M.V. riguardante l’ordine di detta successione; viene col più profondo rispetto a sottomettere i seguenti articoli, sopra dei quali prega e supplica la M.V. di voler concedere la sua Reale Sanzione.

1. La monarchia di Sicilia sarà sempre ereditaria Placet

2. La successione al trono sarà conservata nell’attuale ramo della famiglia Borbone oggi regnante in Sicilia, e sarà stabilita con quelle leggi qui appresso espresse, analoghe e conformi alla saggia disposizione dell’augusto e magnanimo padre del nostro monarca.

3 La successione si deve regolare a forma di primogenitura col diritto di rappresentazione nella discendenza mascolina di maschio in maschio Placet

4 Fra questi discendenti però si stabilisce che dovranno, regnare i discendenti maschi di maschio della linea mascolina, e non le femmine Placet

5 Fra i maschi si dovrà succedere con diritto di primogenitura Placet

6 Questi dovranno succedere con diritto di rappresentazione, per cui qualunque primogenito, comecché premorto, trasmette ai suoi discendenti abili il suo diritto, come acquistato dal momento della nascita, onde è che il nipote si preferisce allo zio in forza di questo diritto di successione Placet

7 Se mai il regnante della linea venisse a mancare senza figli maschi, la successione sarà dovuta al primogenito maschio di maschio della linea prossima, sia fratello, o zio, paterno, o in maggior distanza, purché però sia primogenito nella sua linea, e sia nel ramo che prossimamente si distacca o si è distaccato dalla linea retta primogeniale Placet

8 Estinti tutti i maschi di maschio della sua discendenza, e de’ suoi fratelli, dovrà succedere quella femmina del sangue, e dell’agnazione, che al tempo della mancanza sia vivente, e che fosse la prossima; osservandosi sempre lo stesso ordine della primogenitura e della rappresentanza stabilita ne’ maschi Placet

9 Qualora l’ultima erede fosse maritata e venisse a premorire al marito senza lasciare alcun figlio o figlia, in questo caso viene immediatamente a cessare il diritto di regnare in persona del marito; ed il Parlamento resterà in libertà di eleggerlo come re, o di chiamare un altro principe al trono di Sicilia Placet

10 Ove il marito premorisse alla moglie ultima erede, e lasciasse un successore, qualora detta ultima erede volesse passare a seconde nozze, sarà detto successore sotto la tutela del Parlamento, o sia delle persone che il medesimo eleggerà per tutori Placet

11. III. Tutte le questioni o dubbi di qualunque natura riguardanti l’attuale stabilimento di successione saranno decisi dal Parlamento. Placet, ma sempre con la Real Sanzione.

12. IV. Riguardando tutti i legami di famiglia, i diritti alla successione, e le pretensioni che potranno nascere; tutti i matrimonii che si contratteranno dal re o dai suoi figli o figlie, e successori, dovranno essere conosciuti, ed approvati dal Parlamento. Veto; ma gl’individui della Famiglia Reale non potranno contrarre alcun matrimonio senza il consenso del Re, salvo il caso che giunti essi all’età di venticinque anni, e non avendo potuto ottenere tale consenso pei loro matrimoni in un anno dopo la domanda, e non essendosi opposte nello stesso tempo le due Camere del Parlamento (che è il solo caso in cui esse vi si potrebbero opporre) siano allora in piena libertà di maritarsi con chi, e come vogliano.

13. V. In mancanza di legittimi eredi e successori, la nazione avrà il diritto di scegliere il suo re, il quale dovrà regnare con quelle condizioni, che saranno prescritte dalla medesima Placet

14 Se la nazione sarà obbligata a fare la scelta del suo re fra i principi stranieri, non dovrà giammai eleggere il Sovrano di un’altra nazione; ma sempre un principe ultragenito, che non ha sovranità alcuna in altro paese; e fin dal primo giorno della sua elezione stabilir deve la sua residenza in Sicilia; deve però essere immancabilmente di una famiglia reale Placet

15. VI. Il re di Sicilia non potrà per qualunque cagione allontanarsi dal regno senza il consenso del Parlamento. Ogni re, che abbandonasse il regno senza il detto consenso, o che prolungasse la sua dimora fuori dell’isola al di là del tempo concedutogli dal Parlamento, non avrà più diritto a regnare in Sicilia, e da quel momento salirà al trono o il suo successore, se ne avrà, o la nazione eleggerà il suo nuovo re. Veto, in quanto alla facoltà di allontanarsi, dovendosi in quel caso unicamente stabilire col consenso del Parlamento da chi e con quali condizioni nella sua assenza dovranno esercitarsi le facoltà dategli dalla Costituzione.

16. VII. Il re non potrà mai, o per trattato o per successione ad un altro regno, rinunziare o cedere quello di Sicilia o in tutto o in parte, con disporne in favore di qualche altro principe, che non sia l’erede immediato; in tal caso ogni atto, che farà, sarà nullo, e la nazione non sarà tenuta a riconoscere la volontà del re Placet

17. VIII. Se il re di Sicilia riacquisterà il regno di Napoli, o acquisterà qualunque altro regno, dovrà mandarvi a regnare il suo figlio primogenito, o lasciare detto suo figlio in Sicilia con cedergli il regno; dichiarandosi da ogni innanzi il detto regno di Sicilia indipendente da quello di Napoli, e da qualunque altro regno o provincia.

Placet per l’indipendenza; per tutto il dippiù resta a stabilirsi dal Re e dal suo primogenito alla pace generale chi della loro Famiglia debba regnarvi.

18. IX. Alla morte del re, l’immediato successore di proprio diritto assumerà il governo del regno Placet

19 Egli però dovrà, al più fra due mesi, farsi riconoscere dal Parlamento Placet

20. X. Ogni re o regina erede, dal momento che sarà riconosciuto o riconosciuta, dovrà prestare il giuramento solenne nel duomo di Palermo, ed in mano dell’Arcivescovo nella forma che segue: Placet

21 "Noi ecc. Re, o Regina di Sicilia, promettiamo e giuriamo sopra la croce di nostro Signore Gesù Cristo e sopra li quattro Evangeli, di volere osservare, e fare osservare la religione cattolica apostolica romana, di volere osservare e rispettare, e fare osservare e rispettare la Costituzione di questo regno di Sicilia, e tutte le leggi fatte, e che si faranno dal Parlamento ecc. Giuriamo, e promettiamo, sopra detta Santa Croce, di non voler mai tentare cosa alcuna, che sia contraria alle leggi stabilite dal Parlamento, ovvero alla felicità de’ nostri sudditi ecc.". Placet; con che le Leggi fatte e che si faranno dal Parlamento, s’intende che debbano esser quelle, che hanno di già meritata la Real Sanzione, o che potranno in seguito meritarla.

22 Il Parlamento poi presterà nello stesso tempo il seguente giuramento: "La nazione da noi rappresentata dichiara di riconoscere nella persona di N.N. il suo vero e legittimo Re, o Regina Costituzionale; e nello stesso tempo promette, e giura sopra la Croce di nostro Signore Gesù Cristo, e sopra i quattro Evangeli di volerlo mantenere in tutti quei diritti, che gli accorda la Costituzione" Placet

23. XI. La maggiorità del re sarà stabilita all’età di anni 18: durante la sua minorità il Parlamento sceglierà una Reggenza, e stabilirà le restrizioni, con le quali la Reggenza dovrà esercitare l’autorità reale. Placet; rimanendo al Re la facoltà di raccomandare al Parlamento quei soggetti, che giudicherà i più idonei al buon governo del regno, ed alla perfetta educazione del Successore.

24. XII. Qualora il re fosse incapace di esercitare l’autorità Reale, per infermità di mente, o per altro difetto, il Parlamento dovrà eleggere una Reggenza, come si è detto all’articolo XI, finché durerà la sopradetta incapacità. Placet; nel solo caso di demenza.

25. XIII. Dopo la morte del re, o regina erede, se il Parlamento si trovi convocato, dovrà prolungare le sue sedute per altri mesi sei. Se il Parlamento si troverà prorogato, dovrà subito riunirsi da sé. Se poi non vi fosse Parlamento esistente, per essere stato sciolto dal defunto re, i membri dell’ultimo Parlamento si uniranno da sé, e formeranno un nuovo Parlamento Placet

26 Il sopradetto Parlamento, qualora il successore fosse di minore età, eleggerà una Reggenza, come si è detto all’articolo XI; farà la ricerca, correggerà e riformerà più esattamente che in ogni altro tempo, tutti gli abusi, che si fossero introdotti, durante il regno precedente: e ciò ad oggetto di condurre la Costituzione ai suoi veri principii; e finalmente per provvedere ad ogni altro bisogno dello Stato Placet come nel § 23

27. XIV. Se, alla morte del re, il successore fosse di maggiore età, potrà, dopo essere stato riconosciuto dal Parlamento, scioglierlo; ma dovrà convocarlo immediatamente colla nuova formazione della Camera de’ Comuni Placet

28 In mancanza di eredi o successori il Parlamento, che si prolungherà, o quello che si riunirà, dovrà subito occuparsi della scelta del nuovo re Placet

DECRETO PER LA LIBERTÀ DELLA STAMPA

1 Ognuno potrà stampare e pubblicare le sue idee senza bisogno di licenza, e senza obbligo di sottoporle ad una precedente revisione; e ciò dal momento in che S.M. avrà sanzionato il presente capitolo Placet

2 I soli scritti sopra materie di religione resteranno soggetti alla previa censura degli ordinarii ecclesiastici, come si stabilisce nel concilio di Trento; intendendosi per tali scritti tutti quelli che di proposito trattano de’ dogmi e culto della religione cristiana cattolica apostolica romana, i catechismi cristiani e le versioni ed interpretazioni del nuovo ed antico testamento. Placet; restando soggetti ancora all’istessa censura tutti gli scritti riguardanti la teologia dogmatica e la teologia morale, sia che ne trattino direttamente o indirettamente; e ciò s’intenda ancora di tutte le opere della natura espressa in questo paragrafo, che s’introducono da fuori.

Sarà delitto il pubblicare scritti di qualunque sorta:

3. I. Che contengano articoli contro la religione cattolica apostolica romana, e contro i buoni costumi Placet

4. II. Nei quali si offenda la persona del re dichiarata inviolabile Placet

5. III. Nei quali si offenda un individuo della real famiglia Placet

6. IV. Che tendessero a distruggere direttamente le basi della Costituzione del 1812, cioè la divisione dei poteri nel modo già sanzionato; per cui il potere legislativo risiede presso il Parlamento diviso in due Camere, l’una de’ Pari, e l’altra de’ Comuni; il potere esecutivo presso il re; ed il potere giudiziario presso i magistrati; che il solo Parlamento abbia il diritto d’imporre le tasse; che i funzionari pubblici siano ad esso responsabili e niuno possa essere arrestato e punito se non conforme alle leggi e per via d’ordini e sentenze de’ magistrati ordinarii. Placet; nell’intelligenza che il potere legislativo s’intenda nel senso stesso espresso nel paragrafo 1 del capit. I del potere legislativo.

7. V. Che promuovano direttamente e a disegno la disobbedienza alle leggi ed ai mandati ed ordini de’ magistrati relativi alla esecuzione delle stesse; potendo però ognuno sotto le restrizioni contenute nel presente decreto manifestare la sua opinione tanto sulle leggi, quanto su qualunque atto del potere esecutivo, o del potere giudiziario Placet

8. VI. Che contengano libelli infamatorii, scritti calunniosi e licenziosi, e contrarii alla decenza pubblica, ne’ quali si svelino gl’intrighi ed i segreti scandalosi delle famiglie Placet

9 Colui che incorrerà nel primo de’ suddetti delitti, sarà condannato alla relegazione da un anno sino a dieci. Placet, nell’intelligenza che le pene proposte dal Parlamento debbano esser valide finché il nuovo codice non le abbia regolate, e che debbano anche applicarsi a coloro che introducono, vendono o fanno circolare libri esteri delle condizioni di sopra descritte.

10 Nel secondo sarà condannato alla relegazione da un anno sino a dieci Placet

11 Nel terzo sarà condannato alla relegazione da un anno sino a quattro Placet

12 Nel quarto sarà condannato alla relegazione da un anno sino a dieci Placet

13 Nel quinto sarà condannato alla relegazione da mesi sei ad anni due Placet

14 Nel sesto sarà obbligato l’editore al risarcimento dei danni, spese ed interessi alla parte offesa Placet

15 Se la diffamazione sarà calunniosa, sarà condannato come libellista da un anno sino a quattro di relegazione. Se la diffamazione sarà su cose vere, verrà punito colla relegazione di sei mesi sino a due anni, sempre in proporzione della gravezza del delitto Placet

Lo stampatore sarà obbligato:

16. I. A far firmare dall’autore innanzi a due testimonii i fogli del manoscritto che dovrà pubblicare, ed avere una piena cognizione di colui, dal quale ha ricevuto l’originale – placet –

17. II. Apporre il suo nome, il luogo e l’anno dell’impressione. Placet; con che oltre ai sopradetti doveri sia obbligato di presentare una copia di ciascun’opera, che stamperà, nella stamperia dell’interno.

18 Non sarà tenuto di palesare il nome dell’autore, se non ricercato dal giudice ordinario, a cui ne sarà stata avanzata l’istanza. Mancando a questa giustificazione, o tacendo, sarà soggetto alle stesse pene prescritte per l’autore Placet

19 Colui che falsificherà, ovvero ometterà il nome, il luogo e l’anno dell’impressione, sarà condannato a pagare once dugento, applicabili ad un’opera pia dello stesso comune. Placet; quante volte non vi sia complicazioni di altri delitti, per i quali sono inflitte le pene di sopra stabilite a cui pure dovrà essere soggetto.

20 Chiunque è offeso ha dritto di reclamare presso il magistrato ordinario Placet

21 Per tali giudizi si osserverà la forma vigente nel regno dei giudizi criminali Placet

22 Trovatosi l’autore per sentenza colpevole, gli sarà inflitta la pena rapportata di sopra. La gradazione sarà proporzionata alla gravezza del delitto da arbitrarsi per ora dal giudicante, finché il nuovo codice criminale non avrà distintamente stabilita la forma dei giudizii e le diverse qualità e gradi de’ sopradetti delitti e delle pene, senza punto allontanarsi da quanto è stato nel presente capitolo prescritto Placet

23 Sotto il nome di autore sarà compreso anche l’editore, o colui che avrà consegnato allo stampatore il manoscritto originale in mancanza dell’autore Placet

24 Per le opere che trattano di materie di religione, benché siasi precedentemente stabilito, che non possano stamparsi senza previo permesso dell’ordinario vescovo; in caso di negativa del medesimo, l’interessato potrà gravarsi presso il metropolitano; ed essendo questi ordinario la seconda istanza sarà prodotta innanzi al giudice della Monarchia; la terza istanza, in caso di difforme parere, sarà avanzata nel primo caso al giudice della Monarchia, nel secondo al tribunale di appello competente Placet

25 Per la revisione da farsi dai vescovi dei libri di religione, non s’intenderà introdotto alcun pregiudizio ai diritti di regalia ed alle preminenze della Monarchia di Sicilia. Placet, con che tali libri si dovranno presentare ancora a quel magistrato, che destinerà il potere esecutivo per tale revisione.

LIBERTÀ, DRITTI E DOVERI DEL CITTADINO

CAPO I

Ogni cittadino siciliano avrà la facoltà illimitata di parlare su qualsivoglia oggetto politico, lamentarsi delle ingiustizie fattegli, senza aversi riguardo dai magistrati alle denunzie delle spie, e senza poter essere castigato per qualunque cosa si sia fatto lecito di dire. Sarà punito severamente colui, il quale sarà convinto di avere promosso complotti sediziosi. Placet; regolandosi di restare anche vietati tutti quei discorsi su gli articoli, che dal 1, sino al 6 della libertà della stampa vengono proibiti, come ancora tutto ciò che tenda a promuovere complotti o sedizioni popolari.

CAPO II

Ogni cittadino siciliano avrà il dritto di resistenza contro qualunque persona, che senza essere autorizzata dalla legge volesse usargli violenza o con la forza o con le minacce, o volesse procedere colla supposta personale autorità: cosicché non si riconosce nei magistrati altro diritto, salvo quello che la legge loro concede. Placet; ma nel senso che resta prescritto nei 25, 26, 27, del capitolo I del Potere Giudiziario.

CAPO III

Un cittadino siciliano di qualunque classe non potrà esercitare più di due impieghi pubblici lucrativi, dovendosi impedire la moltiplicità delle cariche nello stesso soggetto. Placet; intendendosi da oggi innanzi, e non già per quei cittadini che li posseggono attualmente.

CAPO IV

Non dovendo la legge stabilire che pene schiettamente ed evidentemente necessarie, niun cittadino siciliano potrà essere punito se non in virtù di una legge stabilita, promulgata antecedentemente al delitto ed applicata legalmente. Placet; con che restino ferme le attuali leggi vigenti sino alla compilazione del nuovo codice.

CAPO V

Ogni proprietario sarà libero di tenere delle cacce nei propri fondi, purché li giri di mura di fabbriche, alte palmi otto almeno. Placet; intendendosi per le cacce di cignali, cervi, daini e capri, ad esclusione però delle terre che si posseggono da S.M. sotto qualunque titolo; e per il dippiù restando in osservanza il Capitolo del re Giacomo, trascritto nel qui appresso cap. VI; e restando anche in facoltà di ognuno di guardarsi la caccia minuta nei propri fondi a seconda della legge vigente, e con quelle modificazioni che potrà farvi il nuovo codice.

CAPO VI

Nelle terre de’ particolari non potranno da oggi innanzi esservi riserve o cacce reali, o di altri principi e signori; dovendosi riputare dette riserve o cacce contrarie al diritto sacro della proprietà. Quanto a detta riserva, si rinvigorisca e si osservi il capitolo 28 del re Giacomo espresso ne’ seguenti sensi: "Colla maggior severità proibiamo, che dall’Altezza Nostra, dai magistrati, ed ufficiali della nostra Curia, o da altri che fosse, non si facciano delle foreste (ovvero bandite) nelle terre de’ privati. E che, per ragione di cotali foreste, dalla nostra Curia e dai sopraintendenti e custodi delle foreste istesse, alcuno non si molesti nella coltivazione e raccolta de’ frutti delle sue terre, e danno ed ingiustizia alcuna non gli si cagioni". Placet; da principiare dopo la fine di luglio, per trovarsi terminata la raccolta.

CAPO VII

1 Né l’erario, né le chiese, né le comunità, né qualunque altra corporazione o persona privilegiata, potranno reclamare o godere alcuna prerogativa, privilegio e distinzione nelle loro cause di qualunque specie; giacché in queste si dovrà sempre procedere, e dovranno le medesime essere sempre trattate e giudicate come quelle di tutti i particolari, senza distinzione alcuna. Ci riserbiamo di manifestare il nostro real animo su di questo, e sopra i quattro seguenti paragrafi di questo capitolo, tostoché gli articoli in essi paragrafi contenuti saranno pienamente definiti e dilucidati dal nuovo codice che dovrà in ciò uniformarsi alla Costituzione inglese, e principalmente per quanto riguarda i privilegi dell’erario.

2 Resta abolita del pari la così detta mano fiscale, e rivocato ancora qualunque privilegio, che il fisco dell’erario ha goduto finora, derogando in conseguenza il Parlamento qualunque legge o statuto, che venisse in opposizione alla presente abolizione; e particolarmente annulla quanto su tal particolare trovasi stabilito nella prammatica X, titolo II de officio magistrorum rationalium 22, nella prammatica VII, titolo III, de officio conservatoris regii patrimonii, e nella prammatica unica titolo X, de officio perceptorum 16.

3 Cosicché i procuratori ed avvocati dell’erario non potranno giammai invadere i beni di qualsivoglia comune o corporazione, o di qualunque particolare, senza il precedente decreto di giustizia, o la formale sentenza del giudice o magistrato, a cui si apparterrà, giusta la presente Costituzione; come ancora non potranno occupare gli altrui beni di propria autorità prima che ne avessero dalle sentenze de’ giudici o magistrati anzidetti ottenuto il titolo legittimo.

4 Finalmente il fisco non potrà più godere nelle locazioni di qualsivoglia cespite o fondo della così detta addizione in diem, né restituzione alcuna, non ostante qualunque privilegio o consuetudine; al quale oggetto deroga il Parlamento qualunque legge o statuto, che vi si potesse opporre.

5 Per le chiese, le comunità, e qualunque altra corporazione, o persona finora riguardata come privilegiata e restituibile, il nuovo codice civile fisserà i necessarii provvedimenti analoghi.

CAPO VIII

Ogni cittadino siciliano sarà reputato come faciente parte del potere legislativo direttamente o indirettamente, e come tale non riconoscerà altre autorità, salvo quelle stabilite dalla legge. Veto per la prima parte; placet riguardo a non riconoscere altre autorità, che quelle stabilite dalle leggi.

CAPO IX

Ogni cittadino siciliano sarà in dovere di conoscere la Costituzione del regno, e tutte le leggi che la compongono; e perciò sarà obbligo de’ parrochi e de’ magistrati municipali d’istruire della Costituzione del 1812 tutti coloro, che appartengono ai loro quartieri ed al loro comune; come egualmente sarà dovere delle università, e delle scuole pubbliche e private, di leggere due volte l’anno la Costituzione. Placet.

CAPO X

Ogni siciliano, per poter aver parte diretta o indiretta alla formazione della legge, dovrà saper leggere e scrivere, e così nel 1830 non sarà permesso ad alcun siciliano, che non sappia leggere, il poter essere elettore. Placet.

CAPO XI

Ogni cittadino siciliano, che da oggi in avanti non avrà cura di vaccinare i figli, non potrà aver parte diretta o indiretta nella formazione della legge, né potrà essere ammesso ne’ consigli civici. Ciò sarà rilevato dalla nota che si presenterà dal magistrato municipale. Veto.

CAPO XII

Ogni siciliano non potrà ricusarsi ad essere giudice di fatto, salvo se fosse impedito per ragioni di parentela. Placet.

CAPO XIII

Ogni siciliano non potrà prendere servizio sotto altra potenza senza il permesso del re; ed ottenendolo, non potrà giammai prendere le armi contro la patria, altrimenti resterà soggetto a quelle pene, che stabilirà il nuovo codice. Placet.

DELLA FEUDALITÀ, DIRITTI E PESI FEUDALI

CAPO I

1 Abolita la feudalità, come fu definito nelle basi della Costituzione all’articolo XII, da S.M. sanzionato, gli abitanti di qualunque comune saranno considerati di egual diritto e condizione, e tutte le popolazioni del regno saranno governate colla stessa legge comune del regno. Placet.

2 Cesseranno tutte le giurisdizioni baronali, e non ostante qualunque privilegio, cesseranno tutti i meri e misti imperi, senza indennizzazione ai possessori. Placet.

3 Saranno in correlazione disgravati i baroni di tutti i pesi annessi all’esercizio di giurisdizione della custodia del territorio e responsabilità de’ furti, della conservazione delle carceri e castellani, delle spese occorrenti pei detenuti, e d’ogn’altra gravezza annessa. Placet; con che i baroni debbano lasciare a vantaggio dei comuni l’uso delle carceri per mesi sei, nel qual tempo ogni università dovrà pensare a provvedersene; e che per li furti restino responsabili gli attuali capitani, come lo sono quelli dei paesi finora distinti come demaniali, finché non saranno stabiliti i capitani d’arme.

4 Cesseranno in conseguenza ne’ baroni gli uffizi di maestro-notaro di corte, di baiulo, di catapano, ed altri provenienti dalla giurisdizione signorile. Gl’introiti o gabelle di tali uffici resteranno a vantaggio dello stato, per le necessarie spese dell’amministrazione di giustizia: quante volte però le maestre-notarie non siano dipendenti da mero dritto signorile, ma per causa onerosa; in tal caso si dovrà compensare il capitale. Placet.

5 Non vi saranno più gli attributi feudali di servizio militare, d’investiture, di relievo, di devoluzione a favore del fisco, di decima e tari feudale, di diritti di grazia e di mezza annata, e di altri di qualunque denominazione inerente ai feudi. Placet.

6 Cessando la natura e forma de’ feudi, tutte le proprietà, diritti e pertinenze per lo innanzi feudali, rimaner debbono, giusta le rispettive concessioni, in proprietà allodiale presso ciascun possessore. Placet.

7 Conserverà ognuno i titoli e gli onori, che sinora sono stati annessi ai già stati feudi, e de’ quali ha goduto; trasferibili questi ai suoi successori. Placet; con che s’intenda ancora per quei titoli non inerenti ai già aboliti feudi.

CAPO II

1 Il Parlamento, in correlazione de’ principii stabiliti di sopra, ed in dilucidazione dell’articolo XIII delle basi della Costituzione, dichiara, che la mano per l’innanzi baronale cesserà; ma che ciascun possessore di fondi di qualunque natura, per la facile esigenza de’ crediti, abbia il diritto di sequestrare, ed impedire che si estraggano sul momento dai gabellotti, censualisti, terraggieri e coloni i prodotti ed animali dal fondo, con adirsi intanto la giurisdizione ordinaria del luogo, perché provveda in giustizia sul pegno, inteso il creditore e debitore. Placet.

2 Le angherie e perangherie introdotte soltanto dalla prerogativa signorile, restano abolite senza indennizzazione. E quindi cesseranno le corrispondenze di galline, di testatico, di fumo, di vetture, le obbligazioni a trasportare in preferenza i generi del barone, di vendere con prelazione i prodotti allo stesso, e tutte le opere personali, e prestazioni servili provenienti dalla condizione di vassallo a signore. Placet.

3 Sono egualmente aboliti senza indennizzazione i diritti privativi e proibitivi per non molire i cittadini in altri trappeti o molini, fuorché in quelli del già barone, di non cuocer pane, se non ne’ forni dello stesso, di non recarsi altrove che ne’ suoi alberghi, fondachi ed osterie, i diritti di zagato per non vendere commestibili e potabili in altro luogo se non nella taverna baronale, e simili, qualora fossero stabiliti sulla semplice prerogativa signorile, e forza baronale. Placet.

4 Saranno però compensati, come in ciascun altro privato, i diritti signorili di sopra descritti, tanto proibitivi, che privativi, qualora provengano da una convenzione corrispettiva tra baroni e comune, o singoli, o da un giudicato. Placet.

5 Non sarà